Comitati di quartiere sono costituti nel comprensorio della Città di Fiume come una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla deliberazione in materia degli affari locali che influiscono direttamente e quotidianamente sulla vita e sul lavoro dei cittadini.

Sulla base della legge sull’autonomia locale e regionale e della Delibera sull’elezione dei membri dei consigli dei comitati di quartiere nel comprensorio della città di Fiume (“Gazzetta ufficiale della Regione litoraneo-montana” n. 14/13, “Gazzetta ufficiale della città di Fiume” n. 16/22), le elezioni dei membri dei consigli vengono indette dal Consiglio cittadino. Le elezioni ordinarie per i membri dei consigli si svolgono, di norma, la terza domenica di maggio ogni quattro anni.

I membri dei consigli sono eletti dai cittadini nel comprensorio del comitato di quartiere che hanno diritto di voto.

Come membro del consiglio può essere eletto un cittadino che abbia diritto di voto e risieda nel comprensorio del comitato di quartiere il cui consiglio viene eletto.

Il numero dei membri del consiglio del comitato di quartiere viene determinato dallo Statuto della Città di Fiume, ovvero secondo il numero degli abitanti che vivono sul territorio del comitato di quartiere in modo che il consiglio:

 

  • del comitato di quartiere che conta fino a 7.500 abitanti ha cinque membri,
  • del comitato di quartiere con più di 7.500 fino a 11.000 abitanti, ha sette membri.
  • del comitato di quartiere con più di 11.000 abitanti, ha nove membri.

Le liste di candidati devono pervenire alla commissione elettorale entro 14 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera sull’indizione delle elezioni.

La promozione elettorale inizia il giorno della pubblicazione delle liste consolidate e termina 24 ore prima del giorno delle elezioni. Il silenzio elettorale inizia con il trascorrere del periodo di campagna elettorale e termina il giorno delle elezioni alle ore 19:00. Durante il silenzio elettorale sono vietate la presentazione pubblica e la spiegazione dei programmi elettorali agli elettori, la persuasione degli elettori a votare per una specifica lista di candidati, la pubblicazione di precedenti risultati elettorali non ufficiali, le dichiarazioni e le interviste dei partecipanti alla campagna elettorale e la citazione delle loro dichiarazioni o delle opere scritte.

Obiezioni possono essere sollevate per irregolarità nella procedura di candidatura o nella procedura di elezione dei consiglieri dai partiti politici, dai titolari di liste di elettori, da candidati, da almeno 30 votanti o almeno il 5% dei votanti del comprensorio del comitato di quartiere per il quale si sta eleggendo il consiglio.

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