La cooperazione tra la Città di Fiume e i media è disciplinata dalla Legge sui media (59/04; 84/11; 81/13) e dalla Legge sui media elettronici (111/2021)

In conformità con la legge, i media includono: giornali e altri programmi di stampa, radiofonici e televisivi, programmi di agenzie di stampa, pubblicazioni elettroniche, teletext e altre forme di pubblicazione quotidiana o periodica di contenuti programmatici formati da editori mediante trasmissione di registrazioni, voce, suono o immagini.

Sono esclusi dai media libri, libri di testo, bollettini, cataloghi o altri mezzi di pubblicazione di informazioni destinate esclusivamente al processo educativo, scientifico e culturale, pubblicità, comunicazioni commerciali, funzionamento di aziende, istituti e istituzioni, associazioni, partiti politici, religiosi e altre organizzazioni, bollettini scolastici, “Gazzetta ufficiale” della Repubblica di Croazia, gazzette ufficiali delle unità di autogoverno locale e regionale e altre comunicazioni ufficiali, poster, volantini, opuscoli e striscioni e pagine video senza immagini dal vivo e altre informazioni gratuite, salvo diversa disposizione della legge.

Per informazione pubblica si intende qualsiasi informazione in possesso delle autorità esecutive, legislative e giudiziarie e degli organi delle unità di autogoverno locale e regionale, nonché di altre persone fisiche e giuridiche che svolgono il servizio o dovere pubblico, che si riferisce al loro lavoro e alle loro attività.

Al fine di pubblicare informazioni attraverso i media, le autorità esecutive, legislative e giudiziarie e gli organi delle unità di autogoverno locale e regionale, nonché le altre persone fisiche e giuridiche che svolgono il servizio e/o dovere pubblico sono obbligate a fornire informazioni accurate, complete e tempestive su questioni rientranti nel loro perimetro.

Tali informazioni dovrebbero essere disponibili ai giornalisti a parità di condizioni.

La Città di Fiume ha nominato una persona per garantire la disponibilità delle informazioni pubbliche: un addetto alle relazioni con i media.

Le informazioni richieste dovrebbero essere fornite ai giornalisti entro un termine ragionevole e la Città di Fiume è responsabile dell’accuratezza delle informazioni fornite.

Secondo la legge, la fornitura di informazioni può essere negata quando:

  • le informazioni richieste, per la tutela dell’interesse pubblico, siano state determinate secondo le modalità previste come segreto di Stato o militare,
  • la loro divulgazione costituirebbe una violazione della riservatezza dei dati personali ai sensi di legge, a meno che la loro divulgazione possa impedire la commissione di un reato grave o prevenire un pericolo imminente per la vita umana e la proprietà.

In caso di diniego di informazioni, i motivi del diniego devono essere spiegati per iscritto entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta.

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