Il pagamento delle multe è regolato in modo tale che consente che la multa sia pagata nel luogo della commessa nell’importo pari alla metà dell’importo esattamente previsto per la sanzione pecuniaria, il che significa che la sanzione pecuniaria viene pagata per intero e nessun procedimento per l’infrazione sarà avviato contro l’offensore, la sanzione comminata non sarà iscritta nel registro delle notizie di reato e l’autore del reato non si considera una persona condannata per il reato.

Se l’autore del reato non è in grado di pagare la multa al momento della commessa del reato e lo paga entro tre giorni e presenta la prova del pagamento all’ente che ha identificato il reato, o se l’autore non è identificato al momento della commessa del reato o non è stato trovato nel luogo della commessa del reato, e paga la multa entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione della notizia di reato e presenta la prova del pagamento all’ente che ha identificato il reato, si considera che la multa sia stata pagata nel luogo della commessa del reato.

A tal proposito, la polizia municipale non riscuote mai multe nel luogo della commissione dall’autore del reato, ma consegna o lascia loro una comunicazione della notizia di reato con l’ordine di pagare la multa entro tre giorni e se la multa non viene pagata entro tale termine, propone l’emissione di un avviso di violazione.

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