Ai sensi della legge sul diritto di accesso alle informazioni, persone fisiche e giuridiche possono richiedere ad un organo della pubblica amministrazione le informazioni che tale organo della pubblica amministrazione possiede, che ha a sua disposizione o che sono sotto la sua supervisione

La legge sul diritto di accesso alle informazioni ( “Gazzetta Ufficiale”, No 25/2013 e le Modifiche alla Legge sul diritto di accesso alle informazioni 88/2015) consente il diritto di accesso alle informazioni a tutte le persone fisiche e giuridiche nostrane e straniere nello stesso modo e sotto le stesse condizioni.

Il diritto di accesso alle informazioni si ottiene presentando una richiesta.

L’organo della pubblica amministrazione decide in merito alla richiesta per l’ accesso alle informazioni, al più tardi entro 15 giorni dalla data di presentazione di una valida richiesta.

Il riuso delle informazioni è stato stabilito dalla Legge sul diritto di accesso alle informazioni come l’uso di informazioni degli organi della pubblica amministrazione da parte di persone fisiche e giuridiche, ai fini commerciali o non commerciali diversi dal fine originale per cui le informazioni sono state create, e che viene realizzato nell’ambito di un certo scopo o un affare, disciplinato dalla legge o da un altro regolamento, che generalmente è considerato un affare pubblico.

Richiesta per il riuso delle informazioni

Il diritto di riuso delle informazioni si ottiene presentando una richiesta.

Richiesta per il riuso delle informazioni

Esempi di informazioni del settore pubblico comprendono vari dati economici e finanziari, dati giudiziari, informazioni relative alla pianificazione urbana e geografiche, informazioni statistiche, vari registri e banche dati con un potenziale di riutilizzo allo scopo di sviluppare nuovi prodotti e servizi.

Allo scopo di riutilizzare le informazioni, l’organo della pubblica amministrazione rende le sue informazioni disponibili in formato elettronico ogni volta quando questo è possibile e opportuno. L’organo della pubblica amministrazione non è obbligatorio assicurare la trasformazione delle informazioni da una a un’altra forma, né assicurare l’utilizzo parziale dell’informazione e non è obbligatoria rinnovare (aggiornare, fare l’upgrade, continuare a creare) una certa informazione con il solo obiettivo del suo riuso.

L’addetto alle informazioni è una persona ufficiale competente a risolvere la realizzazione del diritto di accesso alle informazioni.

L’addetto alle informazioni nella Città di Fiume è Doris Šajn  
Telefono: 051 209 521051 209 525
Fax: 051 209-520
Email:  informacije@rijeka.hr
Indirizzo: Korzo 16, 51000 Rijeka
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00  alle ore 16:00

Quadro giuridico per l’accesso alle informazioni
La legge sul diritto di accesso alle informazioni (Gazzetta Ufficiale, n 25/13)
La legge sulle modifiche alla Legge sul diritto di accesso alle informazioni, Gazzetta Ufficiale, n. 85/15)
La legge sul diritto di accesso alle informazioni – testo riveduto
La legge sul diritto di accesso alle informazioni – testo riveduto – in inglese

Criteri per la determinazione della quota di retribuzione dei costi materiali attualmente sostenuti e dei costi inerenti alla comunicazione delle informazioni 
Questi criteri stabiliscono la quota di retribuzione dei costi materiali attualmente sostenuti pagabili da parte dell’utente del diritto all’informazione, generati con la prestazione di informazioni secondo la Legge sul diritto di accesso alle informazioni.
Criteri per la determinazione della quota di retribuzione dei costi materiali attualmente sostenuti e dei costi inerenti alla comunicazione delle informazioni (Gazzetta Ufficiale, n. 12/14)
La rettifica del criterio per la determinazione della quota di retribuzione dei costi materiali attualmente sostenuti e dei costi inerenti alla comunicazione delle informazioni (Gazzetta Ufficiale, n. 15/14)

Condizioni per il riuso delle informazioni
Le condizioni per il riuso delle informazioni di cui agli articoli 19, 20, e 21 della Legge sulle modifiche alla Legge sul diritto di accesso alle informazioni (Gazzetta Ufficiale, n. 85/15)

Commissario per informazioni è un organo di stato indipendente per la tutela del diritto di accesso alle informazioni che protegge, segue e promuove il diritto di accesso alle informazioni garantito dalla Costituzione della Repubblica di Croazia.

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